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Legge 14/05/1981 n. 219

• Alla riserva per le zone disastrate di cui al comma precedente per gli interventi di cui al titolo II capo I, nonchè per gli interventi di cui ai titoli IV e VII della presente legge, è attribuita una somma non inferiore al 30% di quanto destinato per i medesimi interventi dal secondo comma dell'art. 3.

• Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui alla presente legge partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania.

• Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel corso dell'anno.

• Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo art. 6.

• Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Titolo II RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE Capo Interventi regionali.

Art. 5 - Definizione degli interventi.

• Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformità ai princìpi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.

• La Regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonchè per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.

Art. 6 - Attuazione degli interventi.

• I comuni, le comunità montane, le provincie e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla Regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.

• La Regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al CIPE un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.

• In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la Regione si sostituisce ad ogni effetto.

• In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Governo entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla Regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.

Art. 7 - Compiti regionali.

• Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti

a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali

b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione

c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo art. 16 e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunità montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione

d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonchè di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616

e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo art. 8

f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunità montane o di altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).

Art. 8 - Articolazione degli interventi.

• L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso

a) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione

b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981

c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione

d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori

e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonchè di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate

f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonchè opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali

g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi

h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.

Art. 9 - Contributi e finanziamenti per la ricostruzione.

• Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30% della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45% della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8% annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50% qualora l'unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali.

• La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'art. 3, lettera

n), della legge 5 agosto 1978 n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari

a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare -che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma -alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative

b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

• Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25% del costo dell'alloggio, determinato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili -per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonchè per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi -andate distrutte o demolite per effetto del sisma; per le pertinenze agricole, il contributo è elevato sino al 50% qualora il proprietario sia diretto coltivatore a titolo principale.

• Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8% annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50% della spesa necessaria.

• Nessun ulteriore contributo è dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.

• Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

• Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unità immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sarà vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo

art. 15. Le aree di sedime degli edifici di proprietà del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.

• Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente art. 7. In tal caso, il contributo di cui al presente

articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

• Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.

Art. 10 - Contributi e finanziamenti per la riparazione.

• Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli rurali, è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi

 

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